La cava di Monte Rotondo
Abbastanza tormentato è il percorso della cava di Monte Rotondo. Il terreno su cui insiste la cava si trova al Km. 6 della strada provinciale Gioia-Putignano; ricade in zona agricola E/2 ed è censito nel foglio mappale n.18 dell’agro di Gioia del Colle. E’ sottoposto tutto a vincolo idrogeologico ex R.D.L. n. 326/23 nonché in […]
Abbastanza tormentato è il percorso della cava di Monte Rotondo.
Il terreno su cui insiste la cava si trova al Km. 6 della strada provinciale Gioia-Putignano; ricade in zona agricola E/2 ed è censito nel foglio mappale n.18 dell’agro di Gioia del Colle. E’ sottoposto tutto a vincolo idrogeologico ex R.D.L. n. 326/23 nonché in parte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/85 e a vincolo archeologico ex lege 1089/1939.
La cava si trova in un territorio che ricade nella particolare area geostrutturale denominata ‘ Piattaforma Carbonatica Apula ‘ che si identifica geograficamente con l’altopiano delle Murge che, fagliato, piegato e interessato da fenomeni carsici, si estende, toccando quote s.l.m. non eccessivamente elevate ( 600 mt. circa ), dalla piana della Capitanata alla piana di Brindisi e dal mare Adriatico alla fossa Bradanica.
La Piattaforma è costituita da rocce sedimentarie di età Mesozoica che formano il ‘ Gruppo dei Calcari delle Murge ‘. Si tratta di una potente sequenza di strati e/o banchi di calcari essenzialmente detritici, a grana variabile ma essenzialmente fine, talora oolitici, tra i quali si rinvengono banchi di calcari biostromali; con irregolare sequenza di strati calcarei dolomitizzati.
La situazione geologica del sito della cava è abbastanza uniforme in senso litografico in quanto si evidenziano materiali costituiti da terreno agrario marrone, per uno spessore di 1 o 1.5 metri su cui seguono calcari e calcari dolomitici, con presenza di terreno marrone rossastro ( terra rossa ) che si evidenzia, in maniera casuale, nelle parti superiori dell’orizzonte calcareo.
I calcari che caratterizzano la zona si riferiscono, dal punto di vista formazionale, all’unità dei ‘ Calcari di Altamura ‘: litotipi calcarei di origine detritica, a grana da media a fine, in strati di spessore variabile da alcuni centimetri, nelle porzioni superiori della formazione, al metro nelle parti più profonde; il colore varia dal bianco al grigio e dal giallastro al rossastro al contatto con la terra rossa.
La cava di Monte Rotondo, in località Monte Sannace, zona archeologica di pregevole valore sita nell’agro di Gioia del Colle (BA), ha vissuto e vive una tormentata storia, fatta di illegalità, interessi economici e servigi di potere. Tra tutte queste vicende “umane, troppo umane”, si è però creato un avamposto per il ripopolamento di specie che negli ultimi anni vivono un periodo di declino e grave minaccia, donando a chi sa apprezzarlo, e non vede in un buco semplicemente un buco, uno spettacolo di inestimabile valore. ( Relazione WWF Gioia-Acquaviva, La cava di Monte Rotondo: da scempio artificiale a serbatoio naturale).
Ripercorriamo le diverse fasi di questa tormentata vicenda.
L’1-8- 1997 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari cita la proprietà del sito, la ditta Cantore a comparire davanti al Tribunale di Bari, perché lo stesso Tribunale voglia accertare e dichiarare la responsabilità della stessa ditta nella produzione del danno ambientale conseguente all’attività della cava da essa illegittimamente esercitata e per l’effetto condannarla al ripristino dell’originario stato dei luoghi e al risarcimento del danno nella misura che sarebbe stata quantificata in corso di causa.
L’atto di citazione ricostruisce l’evolversi dell’attività della cava sin dai suoi inizi.
L’attività estrattiva ha avuto inizio nel 1963 quando la Soprintendenza alle Antichità della Puglia e del Materano consentì all’allora titolare Sabato Giacomo l’attività estrattiva nella particella 73/A del foglio di mappa n.18 in quanto non confinante con i resti delle antiche mura dell’abitato Apulo di Monte Sannace, mentre analoga autorizzazione veniva respinta in data 24-9-1967 con riferimento alla particella 73/B ( attuale 119 ) in quanto sottoposta a vincolo di interesse artistico e storico ai sensi della legge n. 1089/1939.
Alla originaria ditta subentrava la ditta Cantore A. e M. la quale diventata titolare della cava ha svolto attività estrattiva e di frantumazione e vagliatura di materiale calcareo proveniente da altra cava di proprietà della medesima società sita nel Comune di Santeramo. La ditta nel 1984 aveva richiesto alla Regione Puglia la concessione mineraria relativa ad alcune particelle e nel 1985 chiedeva l’autorizzazione per la prosecuzione dell’attività estrattiva svolte su altre particelle. Nel 1987 richiedeva l’ampliamento dell’autorizzazione su altre particelle.
In quella circostanza sia il Comune di Gioia che la Soprintendenza Archeologica esprimevano parere sfavorevole in considerazione del fatto che l’area da destinare a cava era soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo archeologico.
Nel 1988 l’assessorato Regionale all’Urbanistica evidenziava come la cava di proprietà della società Cantore interessava un’area boscata tutelata ex L. R. n.431/85 e L.R. n. 56/80, risultava tipizzata a zona B/3 boschi e rimboschimenti e sottolineava che l’attività inerente l’esercizio della cava risultava in contrasto con le disposizioni relative alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Gioia.
Nel 1989 la stessa Società inoltrava un’ulteriore istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’attività estrattiva nella particella n. 30 del foglio di mappa 18. Anche in questo caso il Comune di Gioia con un telegramma inviato all’Assessorato all’Industria della Regione Puglia esprimeva parere negativo, precisando che la particella in questione era sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico oltre che ad essere confinante con un’area di scavi archeologici.
Rispondendo ad una nota dell’assessorato Regionale all’Industria del 1990 con cui si richiedeva i pareri previsti dalla legge sia il Comune che la Soprintendenza per i Beni Ambientali di Bari esprimevano parere negativo atteso l’assoggettamento dell’area a vincolo idrogeologico e l’adiacenza a zona boscata tutelata ai sensi della legge 431/85.
La Regione Puglia, a seguito di questi pareri contrari non rilasciava mai autorizzazione alcuna in relazione a nessuna delle domande presentate dalla ditta Cantore. Pur tuttavia l’attività di sfruttamento della cava veniva portata avanti dalla società che anzi, dopo aver ottenuto dalla Regione Puglia un decreto del 1989 di occupazione temporanea di urgenza di alcune particelle al fine di installarvi il bilico, i macchinari e le attrezzature per granulati calcarei e per lo stoccaggio dei cumuli prodotti dall’attività della cava, chiedeva nel 1990 l’espropriazione definitiva di tali particelle.
Avverso tale decreto producevano ricorso al TAR i proprietari delle particelle interessate e il Comune di Gioia. Anche la Soprintendenza Archeologica di Taranto produceva opposizione alla espropriazione, rappresentando che l’area interessata faceva parte di un ampio comprensorio archeologico sul quale era in corso di realizzazione un parco archeologico ai sensi lella legge n. 64/87.
Con D.M. 22-10-1990 il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali imponeva sulle particelle interessate dalle attività della cava e su altre ancora il vincolo di rispetto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1039/1989 con divieto assoluto di eseguire costruzioni anche di carattere precario.
Detto vincolo andava ad aggiungersi a quello diretto imposto ai sensi della medesima legge con i decreti del 1963 e del 1972.
Nonostante ciò l’attività della cava della ditta Cantore si era svolta e continuava a svolgersi in maniera illegittima e in violazione di legge ( R.D.L. n. 3267/1923, L. 1089/1939, L. 1947/1939, L. 431/85, L.R. n. 56/80, L. R. 37/1985, L. R. 30/90 ) provocando ingenti danni all’ambiente in quanto aveva praticamente sventrato l’intera collina di Monte Sannace e aveva cancellato ogni forma di vegetazione boschiva distruggendo altresì reperti archeologici.
Il Tribunale civile e penale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, in data 20-4-2001 condannava la ditta proprietaria della cava infliggendole sia una sanzione penale detentiva che pecuniaria e disponeva il dissequestro e la restituzione all’avente diritto degli immobili posto sotto sequestro previa demolizione delle opere eseguite abusivamente entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e imponeva la remissione in ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese della ditta proprietaria fissando in 90 giorni , dal passaggio in giudicato della sentenza, il termine per eseguire i lavori enunciati.
Con dispositivo del 22-11-2001, la sezione distaccata di Acquaviva del Tribunale di Bari a seguito di ricorso di parte disponeva l’eliminazione del termine di 90 giorni presenti nella sentenza del maggio precedente, per la colmatura della cava, con il ripristino dello stato dei luoghi da parte della natura.
Intanto va ricordato che nel 1998 ci troviamo in un periodo di piena emergenza rifiuti, con carenza di discariche in cui conferire i rifiuti urbani.
Proprio per l’emergenza rifiuti il Commissario Straordinario per l’emergenza ambientale, cioè il Presidente della Regione, aveva inserito tra i siti presenti nella Regione, da utilizzare come discariche di rifiuti solidi urbani, la cava di Monte Rotondo. Per evitare tale eventualità, essendo i rifiuti solidi urbani molto pericolosi di per sé, anche perché tra di essi spesso finiscono medicinali scaduti, pile esauste, prodotti tossici e nocivi, con conseguenti gravi problemi di inquinamento ambientale, il Consiglio Comunale di Gioia pensò bene che sarebbe stato meno pericoloso utilizzarla per stoccarvi rifiuti speciali non pericolosi, come discarica controllata; in tal modo si sarebbe colmata una voragine profonda oltre cento metri.
E sempre nel 1998, in un momento di piena emergenza, quando la Società ECO POLIS di Valenzano presentò il progetto per l’utilizzo della cava di Monte Rotondo come discarica controllata di tipo B/2, il Consiglio Comunale di Gioia con le delibere nn. 71 e 72 dell’11 dicembre 1998 espresse il proprio parere positivo non vincolante sulla localizzazione di una simile discarica di rifiuti speciali non pericolosi, nella cava.
Il parere riguardava solo la localizzazione della discarica e non un parere tecnico, che atteneva agli organi competenti provinciali e regionali.
La richiesta del parere, da parte del Consiglio, era corredata dai seguenti pareri favorevoli: – Nulla osta sul vincolo idrogeologico, rilasciato dalla Regione Puglia, Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Bari; – nulla osta sul vincolo archeologico, rilasciato dalla Sovrintendenza Archeologica per la Puglia; – parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Bari; – parere favorevole igienico-sanitario espresso dall’Unità Sanitaria Locale della BA/5; – parere favorevole della Commissione Edilizia comunale.
Nelle stesse delibere viene approvato il progetto della ditta ECO POLIS, che avrebbe materialmente realizzato l’impianto, solo in caso di autorizzazione della Regione Puglia.
In relazione a ciò, la ditta, con apposita sottoscrizione di convenzione con il Comune di Gioia del Colle, si sarebbe impegnata a versare royalty al Comune sulla quantità di rifiuti in discarica, a garantire controlli sulla colmatura della cava con i rifiuti concordati e sulla sistemazione finale della stessa a parco urbano, da integrarsi totalmente con il territorio circostante, per poi cederla gratuitamente al Comune.
Il 28-5-2001 l’Organismo di Supporto Tecnico dell’attività del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia ricorda che l’Avvocatura dello Stato esprime parere favorevole alla prosecuzione dell’iter della pratica sulla discarica a Monte Rotondo. Il Commissario delegato per l’emergenza ambientale della Regione Puglia, Raffaele Fitto, con proprio decreto n. 81 del 18-8-2001 ha approvato il progetto presentato dalla ditta Eco Polis per il riempimento della cava con una volumetria di circa 1.500.000 mc. e l’autorizzazione dell’esercizio, per una gestione decennale, con l’obbligo di prescrizione, dettagliatamente elencati in calce.
Il Consiglio Comunale di Gioia, nella seduta del 23-10-2002, con delibera n.75 revocava le deliberazioni nn. 71 e 72 del 1998.
Il TAR Puglia il 5- 2-2003 accoglieva la domanda di sospensione della delibera n. 75, presentata dall’ECO POLIS. L’8- 8-2003 la Sovrintendenza Archeologica della Puglia esprimeva parere favorevole per la realizzazione della discarica, a seguito di adeguamenti alle prescrizioni precedentemente espresse.
Alla luce del Decreto Legislativo n. 36 del 13-1-2003, avente per oggetto “ Attuazione della Direttiva 1999/31/CE “ relativa alle discariche di rifiuti, che prevedeva la possibilità di stoccare anche rifiuti solidi urbani nelle discariche di II categoria di tipo B di rifiuti speciali non pericolosi ( come nel caso di Monte Rotondo ), e ciò in palese contrasto con il parere favorevole sulla localizzazione di discarica di soli rifiuti speciali non pericolosi ( delibere 71 e 72 ); – alla luce della sentenza del 22-11-2001 del Tribunale di Acquaviva ; – alla luce del ricorso pendente presso il TAR Puglia, proposto da Italia Nostra; – per il fatto che al momento non vi erano le stesse condizioni di criticità del 1998, in merito all’emergenza rifiuti, emergenza che aveva giustificato l’utilizzo della cava come discarica, il 16-12- 2003 il Consiglio Comunale, nel richiamare la delibera n.75 di revoca della localizzazione della discarica, alla luce delle manifestazioni cittadine e delle relative iniziative di protesta e del Decreto Legislativo n.36 del 13-1-2003, a seguito del dibattito consiliare da cui emergeva la contrarietà alla allocazione di discariche nel territorio comunale, dava mandato al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di chiedere al Presidente della Regione Puglia, Fitto, di considerare la necessità di revocare l’autorizzazione alla discarica, concessa con proprio Decreto n. 89/2001.
A fine marzo 2004 il TAR Puglia, in merito al ricorso presentato da Italia Nostra, nel rinviare la pronuncia definitiva al mese di luglio, imponeva al Comune di non procedere alla sottoscrizione della Convenzione con la ECO POLIS. Nella successiva pronuncia il TAR Puglia chiudeva la partita dando ragione a Italia Nostra circa la non allocazione della discarica a Monte Rotondo. Nel marzo 2007 è stata rinnovata richiesta da parte della ditta ECO POLIS di realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non-pericolosi di tipo B II, depositata presso l’UTC (Ufficio Tecnico Comunale) di Gioia del Colle.
E’ da sottolineare che la cava in alcuni punti supera la profondità di mt. 100.
In questo luogo deturpato dalla mano dell’uomo la natura durante questi anni di fermo si sta riappropriando del sito della cava, sulle cui pareti hanno nidificato alcune specie protette di volatili e sono presenti specie arboree tipiche del comprensorio delle Murge meridionali, segno che non è l’uomo a poter distruggere e risanare l’ambiente a suo piacimento, decidendo cosa è giusto e cosa non lo è, ma che un piccolo aiuto da parte della mano dell’uomo, può dare il via ad una serie di processi naturali che tendono al ricostituire non lo stato dei luoghi (la Natura non è conservativa ma evolutiva), ma una nuova struttura biologica che permetta alla vita di prosperare lontana dall’equilibrio. ( Relazione WWF Gioia-Acquaviva, La cava di Monte Rotondo: da scempio artificiale a serbatoio naturale ).
Qualche anno fa fu avanzata la proposta di utilizzare la cava, dopo averla messa in sicurezza, come anfiteatro o centro di eventi e manifestazioni culturali sovracomunali, essendo baricentrica tra Gioia, Acquaviva, Sammichele, Turi e Putignano.
Attualmente il sito non è oggetto di attenzioni da parte di proprietario e dell’ Ente comunale. Si spera che l’Amministrazione comunale prenda in esame la possibilità di valorizzare il sito ed utilizzarlo per motivi turistico-culturali.
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7 Luglio 2016